La previdenza professionale rappresenta il 2° pilastro. Insieme al 1° pilastro, essa consente a pensionati, superstiti o invalidi di mantenere in misura adeguata il proprio tenore di vita abituale. In concreto, si percepisce una rendita pari a circa il 60 percento del salario fino a concorrenza di un reddito massimo stabilito dalla legge. La legge sulla previdenza professionale (LPP) sancisce la prestazione minima che il 2° pilastro deve garantire ai i propri assicurati. Le istituzioni di previdenza, come vengono definite comunemente le casse pensione, possono tuttavia superare tali soglie minime attraverso le cosiddette prestazioni sovraobbligatorie, a bene ficio degli assicurati. La CP MOBIL offre tale possibilità.

L’obbligo assicurativo cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di costante mancato raggiungimento della soglia salariale minima summenzionata o al raggiungimento dell’età pensionabile. Il regime obbligatorio, tuttavia, non vale per tutti. Non vi sono soggetti i lavoratori indipendenti o i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 mesi. Non sussiste alcun obbligo assicurativo neanche per coloro che, ai sensi dell’AI, presentano un’incapacità di guadagno pari ad almeno il 70 percento.


Synonyme

Obbligo assicurativo
2° pilastro
LPP

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professionale».

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