Il divorzio rappresenta non solo una pesante svolta nella propria vita privata, ma comporta anche alcuni cambiamenti nella previdenza professionale. Ciò vale soprattutto per l’avere di libero passaggio che i due coniugi hanno accumulato nel corso del matrimonio, che viene diviso tra loro in parti uguali. Il suo ammontare viene calcolato sottraendo dall’importo della prestazione d’uscita al momento del divorzio la prestazione d’uscita – comprensiva di interessi – contribuita fino all’atto del matrimonio. L’importo che ciascun coniuge ha apportato nel matrimonio sotto forma di avere di libero passaggio viene conservato comprensivo di interessi.

Può essere che uno dei coniugi abbia effettuato un riscatto o altri versamenti unici. Se questi, dal punto di vista giuridico, vanno intesi come beni propri, essi saranno detratti – comprensivi degli interessi – dalla prestazione d’uscita da spartire.

Stipulando un’opportuna convenzione, uno dei coniugi può rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, purché sia garantita in altro modo un’adeguata previdenza per la vecchiaia e l’invalidità.

Dopo il divorzio, la cassa pensione deve offrire all’assicurato la possibilità di effettuare un nuovo riscatto nell’ambito della prestazione d’uscita trasferita (indennità di divorzio).

Le disposizioni relative al divorzio sono applicabili anche in caso di scioglimento giudiziario di un’unione registrata.

A causa della revisione della compensazione di previdenza (revisione CC) sono sostanzialmente in vigore, a partire dal 1.01.2017, le seguenti nuove disposizioni:

  • la compensazione è possibile, anche se il caso di previdenza è già avvenuto;

  • la data determinante per il calcolo, è la data dell'inizio della procedura di divorzio;

  • sussiste un obbligo d'informazione più esteso nei confronti dell'Ufficio centrale 2° pilastro;

  • i fondi di previdenza a cui si ha diritto vengono suddivisi in parti obbligatorie e parti eccedenti l'obbligatorietà.


Synonyme

Scioglimento giudiziario di un'unione registrata
Separazione

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