Il finanziamento è il principale ostacolo da superare quando si decide di acquistare una casa. Se il capitale proprio disponibile non è sufficiente, si può ricorrere ai fondi del 2° pilastro. Come assicurati, infatti, si ha la facoltà di utilizzare le risorse della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria, nonché di eventuali polizze e conti di libero passaggio. Per finanziare una proprietà d’abitazioni a uso proprio si hanno due possibilità: il prelievo anticipato dell’avere depositato nella cassa pensione (capitale proprio) o la costituzione in pegno dei diritti nei confronti di quest’ultima (capitale di terzi). Tale prassi è consentita nei seguenti casi:

  • acquisto o costruzione di un’abitazione di proprietà;
  • ampliamento o restauro dell’abitazione di proprietà;
  • ammortamento di prestiti ipotecari;
  • acquisto di quote di una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe.

In caso di prelievo anticipato, la CP MOBIL versa innanzitutto la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia. Qualora non sia sufficiente o non disponibile, si attinge alla porzione obbligatoria. Il prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni 5 anni, ma soltanto fino a 3 anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile. L’importo minimo è pari a 20 000 franchi. Tale soglia non vale per l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe ammesse.

C’è anche un importo massimo prestabilito. Fino ai 50 anni d’età, non si può prelevare anticipatamente più della prestazione di libero passaggio attuale (ossia non il capitale di vecchiaia presunto). Una volta superati i 50 anni, si applica la seguente regola: la cassa pensione corrisponde al massimo la somma equivalente alla prestazione di libero passaggio all’età di 50 anni, a meno che la metà della prestazione di libero passaggio attuale non sia superiore. In tal caso, è possibile richiedere il prelievo anticipato di quest’ultimo importo.

Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni di previdenza. Il relativo contributo, tuttavia, è interamente a carico dell’assicurato.          

L’importo prelevato anticipatamente è tassato come «prestazione in capitale dalla previdenza vincolata». La CP MOBIL provvede a effettuare una notifica fiscale all’Amministrazione federale delle contribuzioni. In seguito, tutti coloro che prelevano anticipatamente il capitale sono responsabili in prima persona di denunciare l’importo nella dichiarazione d’imposta. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio comune.

L’importo del prelievo anticipato deve essere rimborsato alla cassa pensione non appena vengono a mancare le condizioni richieste. È possibile richiedere la restituzione di eventuali imposte pagate (senza interessi) entro un periodo di 3 anni. Si consiglia pertanto di conservare con cura i relativi giustificativi. Il prelievo anticipato può anche essere rimborsato volontariamente. Questo è possibile:

  • fino a tre anni prima del pensionamento;
  • fino al verificarsi di un altro evento previdenziale (pensionamento anticipato, decesso, invalidità);
  • fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio (in caso di abbandono definitivo della Svizzera o di avvio di un’attività indipendente).

L’importo minimo del rimborso è pari a 20 000 franchi. Qualora il saldo disponibile sia inferiore, è obbligatorio il rimborso dell’intera somma. Se è superiore, è possibile trasferire alla cassa pensione soltanto delle quote di importo pari ad almeno 20 000 franchi.

Il prelievo anticipato non è l’unico modo per finanziare una proprietà abitativa. È possibile anche costituire in pegno il capitale di vecchiaia. In questo caso, l’avere rimane nella CP MOBIL e funge semplicemente da garanzia per la banca. Rispetto al prelievo anticipato, quindi, la costituzione in pegno ha il vantaggio di non ridurre la copertura previdenziale, a meno che non si sia più in grado di onorare l’ipoteca. Qualora ciò avvenisse, la banca ricorrerebbe alla garanzia e il pegno verrebbe realizzato. In tal caso, il creditore pignoratizio – generalmente una banca – può attingere anche alle rendite.                       

L’importo massimo che può essere costituito in pegno si calcola con la medesima formula utilizzata per il prelievo anticipato. È possibile costituire in pegno anche il diritto alle prestazioni di previdenza. In linea generale, la costituzione in pegno è ammessa fino a tre anni prima del pensionamento. 

Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto dal creditore pignoratizio (generalmente una banca) alla cassa pensione. Il consenso del creditore, inoltre, è necessario per il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, il versamento delle prestazioni previdenziali e per il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio (in caso di divorzio). Se il creditore pignoratizio rifiuta di dare il consenso, spetta all’istituto di previdenza garantire il relativo importo.


Synonyme

Casa di proprietà
Casa unifamiliare
Prelievo anticipato
Costruzione
Appartamento di proprietà
Acquisto di casa/appartamento
Costituzione in pegno
Rimborso
PPA

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Glossario

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