Anche se nessuno ci pensa volentieri, in officina o sulla strada si può cadere vittima di un incidente. In seguito alle lesioni riportate, non è escluso che un collaboratore o titolare d’azienda diventi inabile al lavoro. L’invalidità può anche essere la conseguenza di una malattia. Dinanzi a una simile sciagura, la vita professionale e privata cambia improvvisamente in maniera drammatica. In caso di incapacità di guadagno, la cassa pensione – insieme all’AVS/AI e all’assicurazione contro gli infortuni – interviene finanziariamente riconoscendo una rendita d’invalidità. Parallelamente la cassa pensione continua il piano di risparmio per la vecchiaia.

Hanno diritto a una rendita gli assicurati che riportano un’invalidità prima di avere raggiunto l’età pensionabile. L’importo della rendita d’invalidità dipende dall’avere di vecchiaia disponibile, comprensivo di interessi, e dalla somma degli accrediti di vecchiaia futuri (senza interessi). È questa la formula utilizzata dalla cassa pensione per calcolare l’avere effettivo. Sulla rendita d’invalidità erogata si applica la medesima aliquota di conversione utilizzata per la rendita di vecchiaia. Gli ulteriori requisiti per una rendita d’invalidità prevedono che l’assicurato:

1. sia invalido per almeno il 40 percento ai sensi dell’AI;

2. nel momento in cui diventa inabile al lavoro in seguito a un infortunio o una malattia sia assicurato presso la cassa pensione;

3. a seguito di un’infermità congenita, presenti un’inabilità al lavoro superiore al 20 e inferiore al 40 percento nel momento in cui intraprende un’attività lucrativa. Inoltre deve risultare assicurato per almeno il 40 percento nel momento in cui l’inabilità al lavoro aumenta in seguito all’infortunio o alla malattia. Lo stesso dicasi per coloro che sono diventati invalidi prima del raggiungimento della maggiore età.


Synonyme

Infortunio
Rendita d'invalidità
Incapacità lavorativa
Malattia
AI

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